Art. 1
In vigore dal 24 feb 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;
Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945;
Vista la istanza dell'Amministrazione provinciale di Taranto in data 2 aprile 1955, n. 3951;
Vista la relazione della Commissione tecnico-amministrativa, incaricata dal Ministero della pubblica istruzione di procedere, presso il Liceo musicale provinciale "G. Paisiello" di Taranto, agli accertamenti di cui al citato regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;
Udito il parere della Sezione V del Consiglio superiore delle antichità e belle arti;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Decreta:
A decorrere dall'anno scolastico 1959-60, il Liceo musicale provinciale "G. Paisiello" di Taranto e pareggiato a tutti gli effetti di legge ai Conservatori di musica dello Stato limitatamente alle scuole di armonia e contrappunto, pianoforte principale, violino, violoncello, canto e clarinetto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 novembre 1959
GRONCHI
MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1960
Atti del Governo, registro n. 124, foglio n. 34. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-11-01;1268#art-1