Art. 1

In vigore dal 24 feb 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170; Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945; Vista la istanza dell'Amministrazione provinciale di Taranto in data 2 aprile 1955, n. 3951; Vista la relazione della Commissione tecnico-amministrativa, incaricata dal Ministero della pubblica istruzione di procedere, presso il Liceo musicale provinciale "G. Paisiello" di Taranto, agli accertamenti di cui al citato regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170; Udito il parere della Sezione V del Consiglio superiore delle antichità e belle arti; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione; Decreta: A decorrere dall'anno scolastico 1959-60, il Liceo musicale provinciale "G. Paisiello" di Taranto e pareggiato a tutti gli effetti di legge ai Conservatori di musica dello Stato limitatamente alle scuole di armonia e contrappunto, pianoforte principale, violino, violoncello, canto e clarinetto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 novembre 1959 GRONCHI MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1960 Atti del Governo, registro n. 124, foglio n. 34. - VILLA
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Art. 1 Pareggiamento del Liceo musicale provinciale "G. Paisiello" di Taranto. — Testo vigente | Portale Normativo