Titolo I
Art. 1
Soppressione dei ruoli ordinari delle preesitenti scuole
In vigore dal 22 dic 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852;
Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945;
Vista la legge 22 aprile 1932, n. 490;
Vista la legge 1 luglio 1940, n. 899;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127;
Vista la legge 3 agosto 1957, n. 744;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Vista la legge 22 settembre 1960, n. 1079;
Vista la legge 25 luglio 1961, n. 831;
Vista la legge 9 aprile 1962, n. 163;
Veduti gli articoli 17 e 18 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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Soppressione dei ruoli ordinari delle preesitenti scuole
A decorrere dal 1 ottobre 1963 sono soppressi i ruoli ordinari del personale direttivo ed insegnante della scuola media di cui alla legge 1 luglio 1940, n. 899, e successive modificazioni e delle scuole e corsi secondari di avviamento professionale.
Sono inoltre soppressi dalla predetta data del 1 ottobre 1963:
a) il ruolo ordinario unico degli insegnanti di lingua straniera istituito ai sensi dell' della legge 22 settembre 1960, n. 1079;
b) I ruoli degli insegnanti di lingua italiana, storia e geografia, degli insegnanti di cultura generale, degli insegnanti di matematica, fisica, contabilità e scienze, degli insegnanti di cultura scientifica, degli insegnanti di disegno dal vero, degli insegnanti di decorazione pittorica, degli insegnanti di plastica, degli insegnanti di decorazione plastica delle scuole d'arte di primo grado;
c) i ruoli ordinari degli insegnanti tecnico-pratici e delle insegnanti tecnico-pratiche della scuola secondaria di avviamento professionale a indirizzo agrario, industriale maschile, industriale femminile e marinaro.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-11-15;2064#art-1