Titolo I

Art. 6

Utilizzazione dei professori di ruolo transitorio ordinario o di ruolo speciale transitorio

In vigore dal 9 nov 1965
Utilizzazione dei professori di ruolo transitorio ordinario o di ruolo speciale transitorio I professori che al 30 settembre 1963 risultano iscritti nei ruoli transitori ordinari o nei ruoli speciali transitori delle preesistenti scuole medie e scuole e corsi secondari di avviamento professionale, 1 nonché i professori che alla stessa data risultano iscritti nei ruoli speciali transitori corrispondenti ai ruoli ordinari di cui alla lettera b) del precedente , sono assegnati a decorrere dal 1 ottobre 1963 alla scuola: media per l'insegnamento delle materie corrispondenti, ai sensi del precedente , oppure per l'utilizzazione prevista dagli . Il ruolo transitorio ordinario dei professori di lingua straniera, istituito ai sensi dell' del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816, ferma restando la condizione stabilita dall' della legge 22 settembre 1960, n. 1079, è annesso al ruolo dei professori di lingua straniera della scuola media di cui al precedente . I professori iscritti al 30 settembre 1963 nel ruolo speciale transitorio di canto corale della scuola secondaria di avviamento professionale sono assegnati, a decorrere dal 1 ottobre 1963, alla scuola media per l'insegnamento dell'educazione musicale.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-11-15;2064#art-6

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Utilizzazione dei professori di ruolo transitorio ordinario o di ruolo speciale transitorio (Art. 6 Norme di attuazione degli articoli 17 e 18 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della scuola media statale.) — Testo vigente | Portale Normativo