Titolo I
Art. 9
Insegnanti tecnico-pratici di ruolo speciale transitorio.
In vigore dal 9 nov 1965
A decorrere dal 1 ottobre 1963, sono soppressi i ruoli speciali transitori degli insegnanti tecnico-pratici e delle insegnanti tecnico-pratiche delle scuole secondarie di avviamento professionale a indirizzo agrario, industriale maschile, industriale femminile e marinaro.
Gli insegnanti tecnico-pratici e le insegnanti tecnicopratiche iscritti al 30 settembre 1963 nei sopradetti ruoli sono collocati, a decorrere dal 1 ottobre 1963, in corrispondenti ruoli C speciali transitori della scuola media, rispettivamente, di applicazioni tecniche maschili e di applicazioni tecniche femminili, conservando la classe di stipendio e le posizioni di carriera acquisite.
L'iscrizione nel nuovo ruolo avrà luogo secondo l'anzianità maturata nella classe di stipendio. Nel caso di pari anzianità nella classe di stipendio, l'iscrizione nel nuovo ruolo avverrà secondo l'ordine di iscrizione nel ruolo di provenienza; a tal fine la precedenza tra gli iscritti in diversi ruoli di scuola secondaria di avviamento professionale sarà stabilita, a parità di posizione nei singoli ruoli, in base all'età.
Gli insegnanti di arte applicata di ruolo o di ruolo aggiunto nelle scuole d'arte, in possesso del diploma di istituto di secondo grado, possono chiedere, fino al 31 dicembre 1965, il passaggio, rispettivamente, al ruolo di cui al n. 6 del quadro di corrispondenza del precedente , secondo i criteri di cui all', primo comma, e al ruolo C speciale transitorio di applicazioni tecniche maschili di cui al comma precedente.
I vincitori dei concorsi banditi anteriormente al 1 ottobre 1963 per posti di insegnanti tecnico-pratici e di insegnanti tecnico-pratiche di scuole secondarie di avviamento professionale ad indirizzo agrario, industriale maschile e industriale femminile, sono iscritti nel ruolo C, rispettivamente, di applicazioni tecniche maschili e di applicazioni tecniche femminili di cui ai numeri 6 e 7 del quadro di corrispondenza del precedente e secondo i criteri stabiliti nel primo comma dell', nell'ordine risultante dal punteggio complessivo riportato nelle singole graduatorie.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-11-15;2064#art-9