Titolo I

Art. 5

Collocamento nei ruoli della scuola media.

In vigore dal 9 nov 1965
I presidi, i direttori, i professori e gli insegnanti tecnico-pratici e le insegnanti tecnico-pratiche iscritti al 30 settembre 1963 nei ruoli della scuola media e della scuola secondaria di avviamento professionale e della scuola d'arte, soppressi per effetto dell' del presente decreto, sono collocati, a decorrere dal 1 ottobre 1963, nei ruoli della scuola media istituiti a norma dell' sulla base della corrispondenza stabilita nel precedente articolo, conservando la classe di stipendio e le posizioni di carriera acquisite. Gli insegnanti tecnico-pratici e le insegnanti tecnico-pratiche sono iscritti nel ruolo C. È data facoltà ai professori di materie tecniche industriali, agrarie e marinare, già iscritti nei ruoli delle scuole secondarie di avviamento professionale a indirizzo industriale maschile, agrario e marinaro, muniti di titolo di studio valido per l'ammissione agli esami di abilitazione all'insegnamento delle materie previste dalle classi XIII e XIV della tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, di optare tra il passaggio nel ruolo dei professori di matematica e di osservazioni ed elementi di scienze naturali e quello nel ruolo dei professori di applicazioni tecniche maschili, secondo le modalità che saranno stabilite con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione. L'iscrizione nel nuovo ruolo avrà luogo secondo l'anzianità maturata nella classe di stipendio. Nel caso che più presidi o insegnanti abbiano la medesima anzianità nella classe di stipendio, essi sono collocati nel nuovo ruolo secondo l'ordine in cui risultano iscritti nel ruolo di provenienza e, se appartenenti a ruoli diversi, alternando due presidi o professori di scuola media, un direttore o professore di scuola o corso secondario di avviamento professionale, e un professore di scuola d'arte. A tal fine la precedenza tra gli iscritti nei diversi ruoli di scuola o corso secondario di avviamento professionale sarà stabilita, a parità di posizione nei singoli ruoli, in base all'età. I vincitori di concorsi banditi anteriormente al 1 ottobre 1963 per posti di preside o direttore di scuola media o di scuola di avviamento professionale o per, cattedre delle predette scuole e delle scuole d'arte, sono nominati nei ruoli dichiarati corrispondenti ai sensi dell' del presente decreto e collocati nei ruoli stessi alternando due presidi o professori di scuola media a un direttore o professore di scuola secondaria di avviamento professionale o un professore di scuola d'arte. A tal fine la precedenza tra gli iscritti nelle diverse graduatorie relative a concorsi banditi per la scuola secondaria di avviamento professionale sarà stabilita in base al punteggio complessivo da ciascuno riportato.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-11-15;2064#art-5

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