Titolo II
Art. 10
Professori di ruolo di materie tecniche commerciali
In vigore dal 7 feb 1964
I professori di materie tecniche commerciali iscritti al 30 settembre 1963 nei ruoli ordinari delle scuole secondarie di avviamento professionale a indirizzo commerciale, soppressi per effetto dell', primo comma, del presente decreto, sono collocati a decorrere dal 1 ottobre 1963, in ruolo transitorio ordinario, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico del ruolo di provenienza, anche ai fini dell' della legge 25 maggio 1962, n. 545.
I predetti professori insieme con quelli di materie tecniche commerciali iscritti nel ruolo speciale transitorio della cessata scuola di avviamento professionale a indirizzo commerciale, a partire dall'anno scolastico 1964-65 possono essere, a domanda, utilizzati nelle scuole tecniche, negli istituti professionali e negli istituti tecnici per insegnamenti nei quali risultino provvisti di abilitazione. I professori che non siano in possesso di altra abilitazione possono essere, in tali scuole ed istituti, parimenti utilizzati per insegnare discipline affini a, quella di cui sono titolari purchè in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione al relativo concorso.
Coloro che non chiedono o non possono trovare l'utilizzazione di cui al precedente comma saranno nella scuola media assegnati, con le modalità da stabilirsi nell'ordinanza di cui al successivo , all'insegnamento di discipline per le quali risultino anche parzialmente abilitati o comunque in possesso del titolo di studio valido per l'ammissione al relativo concorso.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-11-15;2064#art-10