Titolo II
Art. 15
Passaggio dei professori di materie tecniche commerciali nei ruoli di altre scuole secondarie
In vigore dal 9 nov 1965
Passaggio dei professori di materie tecniche commerciali
nei ruoli di altre scuole secondarie
Entro un triennio dall'anno scolastico successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto sarà indetto, per i posti disponibili nelle scuole tecniche, negli istituti professionali e negli istituti tecnici, un apposito esame-colloquio, su argomenti attinenti alle cattedre da conferire, al quale possono partecipare i professori di materie tecniche commerciali, di cui al precedente , in servizio con qualifica non inferiore a "valente" in tali scuole e istituti, che siano in possesso di abilitazione valida per l'insegnamento cui si riferisce la cattedra stessa.
COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 30 SETTEMBRE 1965, N. 1193.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-11-15;2064#art-15