Titolo II

Art. 16

Professori non di ruolo stabili

In vigore dal 7 feb 1964
I professori non di ruolo stabili di materie impartite nelle preesistenti scuole medie, scuole e corsi secondari di avviamento professionale e scuole d'arte, conservano la stabilità per l'insegnamento dichiarato corrispondente ai sensi del precedente . Gli insegnanti non di ruolo stabili di materie tecniche commerciali, di calligrafia, di stenografia, di dattilografia e di disegno tecnico nelle scuole secondarie di avviamento professionale conservano la stabilità per l'insegnamento di altre discipline o gruppo di discipline per le quali siano in possesso della prescritta abilitazione. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai professori predetti che abbiano conseguito l'abilitazione in una delle due sessioni indette successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e con effetto dall'anno scolastico successivo ai conseguimento dell'abilitazione stessa. La stabilità si conserva anche quando l'abilitazione posseduta o conseguita comprenda almeno una materia del nuovo insegnamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 novembre 1963 SEGNI LEONE - GUI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1964 Atti del Governo, registro n. 179, foglio n. 123. - DI PRETORO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-11-15;2064#art-16

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