Titolo II

Art. 13

Professori di ruolo speciale transitorio di calligrafia

In vigore dal 9 nov 1965
I professori di calligrafia che risultino iscritti alla data del 30 settembre 1963 nel ruolo speciale transitorio della scuola secondaria di avviamento professionale sono utilizzati nell'insegnamento di altre materie per le quali siano provvisti di abilitazione. Qualora non sia possibile l'utilizzazione di cui al comma precedente i professori suddetti sono assegnati ad uffici centrali o periferici del Ministero della pubblica istruzione. Il servizio che gli insegnanti di calligrafia collocati nei ruoli speciali transitori, ai sensi dell'art. 20 della legge 28 luglio 1961, n. 831, presteranno in cattedre diverse per il cui insegnamento gli interessati siano provvisti di abilitazione o presso uffici centrali o periferici del Ministero della pubblica istruzione e valido ai fini del compimento del periodo di prova.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-11-15;2064#art-13

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