Art. 1

In vigore dal 10 lug 1968
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170; Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945; Vista l'istanza del sindaco di Ferrara in data 23 marzo 1966; Vista la relazione della commissione tecnico-amministrativa, incaricata dal Ministero della pubblica istruzione di procedere presso l'Istituto musicale pareggiato "G. Frescobaldi" di Ferrara, agli accertamenti di cui al citato regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;, Udito il parere della V sezione del Consiglio superiore delle antichità e belle arti; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione; Decreta: A decorrere dalla prima sessione d'esami dell'anno scolastico 1967-68, la scuola di composizione presso l'Istituto musicale pareggiato "G. Frescobaldi" di Ferrara, è pareggiata, a tutti gli effetti di legge, alla scuola analoga dei conservatori di musica dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 aprile 1968 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1968 Atti del Governo, registro n. 220, foglio n. 66. - GRECO
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Art. 1 Pareggiamento della scuola di "composizione" presso l'Istituto musicale pareggiato "G. Frescobaldi", di Ferrara. — Testo vigente | Portale Normativo