Art. 1

In vigore dal 7 dic 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170; Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945; Vista l'istanza del sindaco del comune di Brescia in data 21 dicembre 1970; Viste le relazioni delle commissioni tecnico-amministrative incaricate dal Ministero della pubblica istruzione di procedere, presso l'istituto musicale pareggiato "A. Venturi" di Brescia, agli accertamenti di cui al citato regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170; Udito il parere della V sezione del Consiglio superiore delle antichità e belle arti; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione; Decreta: A decorrere dalla prima sessione d'esami dell'anno scolastico 1970-71, le scuole di flauto, fagotto, contrabasso, arpa e canto presso l'istituto musicale pareggiato "A. Venturi" di Brescia sono pareggiate, a tutti gli effetti di legge, alle scuole analoghe dei conservatori di musica dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 agosto 1971 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1971 Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 42. - CARUSO
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