Art. 1
1 / 1In vigore dal 7 dic 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;
Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945;
Vista l'istanza del sindaco del comune di Brescia in data 21 dicembre 1970;
Viste le relazioni delle commissioni tecnico-amministrative incaricate dal Ministero della pubblica istruzione di procedere, presso l'istituto musicale pareggiato "A. Venturi" di Brescia, agli accertamenti di cui al citato regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;
Udito il parere della V sezione del Consiglio superiore delle antichità e belle arti;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Decreta:
A decorrere dalla prima sessione d'esami dell'anno scolastico 1970-71, le scuole di flauto, fagotto, contrabasso, arpa e canto presso l'istituto musicale pareggiato "A. Venturi" di Brescia sono pareggiate, a tutti gli effetti di legge, alle scuole analoghe dei conservatori di musica dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 agosto 1971
SARAGAT
MISASI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 42. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-08-28;936#art-1