Art. 1
In vigore dal 2 mag 1957
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;
Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945;
Visto il regio decreto 23 settembre 1937, n. 2138;
Vista la lettera con cui in data 23 aprile 1955 il presidente del Liceo musicale consorziale "Nicolò Piccinni" di Bari ha chiesto il pareggiamento della Scuola di Corno;
Vista la relazione della Commissione tecnica amministrativa incaricata dal Ministero della pubblica istruzione di procedere, presso il predetto Liceo musicale pareggiato, agli accertamenti di cui al citato regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;
Udito il parere della Sezione V del Consiglio superiore delle antichità e belle arti;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Decreta:
A decorrere dalla prima sessione di esami dell'anno scolastico 1955-56 la Scuola di Corno presso il Liceo musicale pareggiato "Nicolò Piccinni" di Bari è pareggiata a tutti gli effetti di legge alla Scuola analoga dei Conservatori di musica di Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 dicembre 1956
GRONCHI
ROSSI
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1957
Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 24. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1956-12-27;1687#art-1