Art. 1
In vigore dal 3 set 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;
Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945;
Vista l'istanza del presidente dell'istituto musicale pareggiato "Bellini" di Catania in data 20 dicembre 1971;
Vista la relazione della commissione tecnico-amministrativa incaricata dal Ministero della pubblica istruzione, di procedere presso il predetto istituto musicale pareggiato, agli accertamenti di cui al citato regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;
Udito il parere della V sezione del Consiglio superiore delle antichità e belle arti;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Decreta:
A decorrere dalla prima sessione d'esami dell'anno scolastico 1971-72 le scuole di clarinetto, flauto, tromba e trombone presso l'istituto musicale pareggiato "Bellini" di Catania sono pareggiate, a tutti gli effetti di legge, alle scuole analoghe dei conservatori di musica dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 maggio 1972
LEONE
MISASI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 113. - VALENTINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-05-22;433#art-1