Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 3 set 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170; Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945; Vista l'istanza del presidente dell'istituto musicale pareggiato "Bellini" di Catania in data 20 dicembre 1971; Vista la relazione della commissione tecnico-amministrativa incaricata dal Ministero della pubblica istruzione, di procedere presso il predetto istituto musicale pareggiato, agli accertamenti di cui al citato regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170; Udito il parere della V sezione del Consiglio superiore delle antichità e belle arti; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione; Decreta: A decorrere dalla prima sessione d'esami dell'anno scolastico 1971-72 le scuole di clarinetto, flauto, tromba e trombone presso l'istituto musicale pareggiato "Bellini" di Catania sono pareggiate, a tutti gli effetti di legge, alle scuole analoghe dei conservatori di musica dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 maggio 1972 LEONE MISASI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1972 Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 113. - VALENTINI
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