Art. 17

LEGGE 9 agosto 1978, n. 463

In vigore dal 6 giu 1982
(Norme particolari per gli istituti di istruzione artistica) Negli istituti di istruzione artistica le graduatorie degli aspiranti ad incarichi relativi a discipline per le quali le vigenti disposizioni non richiedono titoli di studio o di abilitazione specifici sono compilate da commissioni provinciali formate secondo criteri che saranno stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione. Le attribuzioni del provveditore agli studi possono essere delegate, per le predette graduatorie, ad un capo di istituto di istruzione artistica. Avverso i provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie definitive per il conferimento dei nuovi incarichi relativi alle discipline degli istituti di istruzione artistica di cui al precedente comma è ammesso ricorso da parte dei singoli interessati, entro il termine di quindici giorni dalla data della pubblicazione dei provvedimenti stessi all'albo degli istituti, alla commissione centrale presso il Ministero della pubblica istruzione formata con i criteri stabiliti dal decreto previsto nel presente articolo. Le dotazioni organiche relative agli insegnamenti delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica e delle accademie nazionali d'arte drammatica e di danza e le modalità ed i criteri per determinarle sono stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base, per quanto riguarda il numero degli allievi dei conservatori di musica, delle norme di cui all' del regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945, e per le accademie di belle arti delle norme della legge 31 dicembre 1923, n. 3123, tenuto conto che per queste ultime non potrà essere superato il numero di 80 allievi per ogni insegnamento di ciascun corso.
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