Art. 12
LEGGE 9 agosto 1978, n. 463
In vigore dal 5 set 1978
(Disposizioni particolari concernenti i ruoli organici delle scuole elementari)
Fino all'inizio dell'anno scolastico 1981-82, i posti di insegnante elementare di ruolo istituiti per le normali attività educative e didattiche non saranno soppressi a seguito di contrazioni della popolazione scolastica della provincia o per altre cause, nella misura in cui possono essere utilizzati per l'estensione delle attività integrative e degli insegnamenti speciali di cui all' della legge 24 settembre 1971, n. 820, entro i limiti delle richieste avanzate dagli organi competenti e comprese nella programmazione dai consigli scolastici distrettuali, nonchè per iniziative a sostegno dell'integrazione nelle classi normali di alunni portatori di handicaps.
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