Art. 15

LEGGE 9 agosto 1978, n. 463

In vigore dal 5 set 1978
(Disposizioni particolari concernenti il personale già dipendente dal soppresso ente ONAIRC) Al personale di ruolo e non di ruolo ispettivo tecnico, direttivo, docente, non docente ed amministrativo - quest'ultimo assegnato ai provveditorati agli studi o, a domanda, alle direzioni didattiche - già dipendente dell'ente ONAIRC, soppresso con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1977, n. 599, e trasferito allo Stato ai sensi dell' della legge 8 agosto 1977, n. 546, viene riconosciuta la posizione giuridica, economica e pensionistica acquisita all'atto del trasferimento, o, se più favorevole, quella risultante dalla ricostruzione della carriera ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito in legge 30 marzo 1976, n. 88, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, articolo 81 e del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, e successive integrazioni e modifiche, equiparando al servizio prestato nello Stato l'anzianità maturata nei ruoli di provenienza. Le eventuali differenze tra il trattamento economico maturato al momento del nuovo inquadramento e le retribuzioni derivanti dalla ricostruzione della carriera, sono trasformate in assegni ad personam riassorbibili con gli aumenti individuali e collettivi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1978-08-09;463#art-15

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo