Capo IV

Art. 239

Finalità

In vigore dal 5 lug 2024
1. I Conservatori di musica hanno per fine l'istruzione musicale. 2. Al conservatorio di musica si accede con esame di ammissione. 3. I requisiti necessari per l'ammissione sono stabiliti con regolamento. Fino all'emanazione di nuove norme regolamentari al riguardo, si applicano le disposizioni del regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945 e successive modificazioni. 4. COMMA ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 1999, N. 124. 5. Presso i conservatori di musica funzionano le scuole medie annesse di cui , al fine dell'assolvimento dell'obbligo scolastico. 6. Restano ferme le norme particolari relative al conservatorio di musica di Bolzano, adottate in attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 ha disposto (con l'art. 14,comma 1) che " per ciascuna istituzione, con l'emanazione del relativo regolamento didattico di cui all'articolo 10, cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con il presente regolamento e segnatamente le seguenti norme: articoli 75, 206 comma 1, lettera c), 207, 208, 209 limitatamente alle Accademie, 210, 211, 217, 218, 219, 239, commi 1 e 5, 250, 252, 372, 374, 376 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297."
  • Il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, come modificato dal D.P.R. 24 aprile 2024, n. 82, ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Per ciascuna istituzione, con l'emanazione del relativo regolamento didattico generale di cui all'articolo 10, cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con il presente regolamento e segnatamente le seguenti norme: articoli 75, 206 comma 1, lettera c), 207, 208, 209 limitatamente alle Accademie, 210, 211, 217, 218, 219, 239, commi 1 e 5, 250, 252, 372, 374, 376 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297#art-239

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo