Art. 1

In vigore dal 28 nov 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170; Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945; Vista l'istanza in data 26 aprile 1962, con la quale il sindaco di Brescia chiede il pareggiamento del civico Istituto musicale "A. Venturi" di quella Città; Vista la relazione della Commissione tecnico-amministrativa, incaricata dal Ministro per la pubblica istruzione di procedere presso il civico Istituto musicale "A. Venturi" di Brescia agli accertamenti di cui al citato regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170; Udito il parere della Sezione V del Consiglio superiore delle antichità e belle arti Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione; Decreta: A decorrere dall'anno scolastico 1963-64 il civico Istituto musicale "A. Venturi" di Brescia è pareggiato a tutti gli effetti di legge ai Conservatori di musica dello Stato, limitatamente alle scuole di composizione, organo e composizione organistica, pianoforte, violoncello, clarinetto, tromba e trombone. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 agosto 1964 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla corte dei conti, addì 7 novembre 1964 Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 49. - VILLA
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