Art. 1
In vigore dal 3 set 1950
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;
Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945;
Visto il regio decreto 23 settembre 1937, n. 2138;
Vista la lettera con cui in data 17 aprile 1946 il presidente del Liceo musicale consorziale pareggiato "Niccolò Piccini" di Bari ha chiesto il pareggiamento della Scuola di composizione costituita dalle cattedre di armonia e contrappunto e di fuga e composizione;
Vista la relazione della Commissione tecnica amministrativa, incaricata dal Ministro per la pubblica istruzione di procedere, presso il predetto Liceo musicale pareggiato, agli accertamenti di cui al citato regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;
Udito il parere della Sezione V del Consiglio superiore delle antichità e belle arti;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Decreta:
A decorrere dalla prima sessione di esami dell'anno scolastico 1949-50 la Scuola di composizione, costituita dalle cattedre di "armonia e contrappunto" e di "fuga e composizione" del Liceo musicale consorziale pareggiato "Niccolò Piccinni" di Bari, è pareggiata a tutti gli effetti di legge alla Scuola analoga dei Conservatori di musica dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 febbraio 1950
EINAUDI
GONELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1950
Atti del Governo, registro n. 35, foglio n. 35. - CONSOLI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-02-15;598#art-1