Art. 1

In vigore dal 19 ago 1975
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170, e successive modificazioni; Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945; Vista la richiesta in data 8 gennaio 1974 del sindaco del comune di Udine, ente gestore dell'istituto musicale pareggiato "Jacopo Tomadini" con sede nella predetta città, intesa ad ottenere il pareggiamento con decorrenza 1 ottobre 1973 dei corsi di fagotto e di contrabbasso, funzionanti presso detto istituto; Vista la relazione della commissione tecnico-amministrativa incaricata dal Ministero della pubblica istruzione di procedere presso il predetto istituto musicale agli accertamenti di cui al citato regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170; Udito il parere al riguardo formulato in data 27 settembre 1974 dalla quinta sezione del Consiglio superiore delle antichità e belle arti; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione; Decreta: A decorrere dal 1 ottobre 1973 le scuole di fagotto e contrabbasso dell'istituto musicale pareggiato "Jacopo Tomadini" di Udine sono pareggiate, a tutti gli effetti di legge, alle scuole analoghe dei conservatori musicali statali. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 maggio 1975 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti addì 30 luglio 1975 Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 31
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Art. 1 Pareggiamento delle scuole di fagotto e contrabbasso dell'istituto musicale pareggiato "Jacopo Tomadini" di Udine. — Testo vigente | Portale Normativo