Art. 1

In vigore dal 22 dic 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852; Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945; Vista la legge 22 aprile 1932, n. 490; Vista la legge 1 luglio 1940, n. 899; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816; Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165; Vista la legge 22 settembre 1960, n. 1079; Vista la legge 28 luglio 1961, n. 831; Vista la legge 9 aprile 1962, n. 163; Veduti gli articoli 17 e 18 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1965, n. 1193; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . Il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064 è così modificato: lett. B I ruoli degli insegnanti di lingua italiana, storia e geografia, degli insegnanti di cultura generale, degli insegnanti di matematica, fisica, contabilità e scienze, degli insegnanti di cultura scientifica, degli insegnanti di disegno dal vero, degli insegnanti di decorazione pittorica, degli insegnanti di plastica, degli insegnanti di decorazione plastica delle scuole d'arte di primo grado. Art. 4. "Corrispondenza tra i ruoli delle scuole preesistenti e quelli della scuola media". La corrispondenza tra i ruoli delle preesistenti scuole medie, scuole e corsi secondari di avviamento professionale, scuole d'arte, e i ruoli della scuola media, istituita ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, è così stabilita: Ruoli soppressi Ruoli della scuola media 1-a) presidi di scuola media 1) presidi di scuola me- dia b) direttori di scuola se- condaria di avviamento professionale c) direttori di scuola d'arte di 1° grado 2-a) italiano, latino, sto- 2) italiano, latino, sto- ria e geografia nella ria ed educazione ci- scuola media vica, geografia b) italiano, storia e geo- grafia nella scuola se- condaria di avviamento professionale c) lingua italiana, storia geografia nella scuola d'arte di 1° grado d) cultura generale nella scuola d'arte di 1° grado 3) lingua e letteratura 3) lingua straniera straniera nella scuola media e nella scuola secondaria di avviamen- to professionale 4-a) matematica nella scuola 4) matematica, osserva- media zioni ed elementi di scienze naturali b) matematica elementi di scienze fisiche e natu- rali, di merceologia e di igiene nella scuola secondaria di avviamen- to professionale c) matematica, fisica, contabilita e scienze nella scuola d'arte di 1° grado d) cultura scientifica nella scuola d'arte di 1° grado 5-a) disegno nella scuola 5) educazione artistica media e nella scuola secondaria di avviamen- to professionale b) disegno dal vero nella scuola d'arte di 1° grado c) decorazione pittorica nella scuola d'arte di 1° grado 6-a) materie tecniche indu- striali, agrarie e ma- 6) applicazioni tecni- rinare nella scuola se- che maschili condaria di avviamento professionale ad indi- rizzo industriale ma- schile, agrario e mari- naro b) plastica nella scuola d'arte di 1° grado c) decorazione plastica nella scuola d'arte di 1° grado d) esercitazioni tecnico- pratiche nelle scuole di avviamento profes- sionale ad indirizzo industriale maschile, agrario e marinaro 7-a) contabilità, economia 7) applicazioni tecni- domestica, elementi di che femminili merceologia e disegno professionale nella scuola secondaria di avviamento professiona- le ad indirizzo indu- striale femminile b) esercitazioni tecnico- pratiche nelle scuole secondarie di avviamen- to professionale ad in- dirizzo industriale femminile Art. 11. In attesa del nuovo ordinamento dell'istituto d'arte i professori delle scuole d'arte, i cui insegnamenti non trovano corrispondenza in quelli della scuola media, sono utilizzati fino al completamento dell'orario d'obbligo in insegnamenti corrispondenti od affini degli Istituti e delle scuole d'arte.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-04-23;1038#art-1

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