Art. 2
In vigore dal 22 dic 1966
Sono abrogati gli articoli 3, 7, 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 aprile 1966
SARAGAT
MORO - GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1966
Atti del Governo, registro n. 207, foglio n. 76. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1966-04-23;1038#art-2