Art. 1
In vigore dal 25 dic 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;
Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1953, n. 1011;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1955, n. 495;
Vista l'istanza con cui in data 21 luglio 1954, il presidente del Liceo musicale pareggiato "A. Corelli" di Messina ha chiesto il pareggiamento della scuola di canto (ramo cantanti);
Vista la relazione della Commissione tecnico-amministrativa incaricata dal Ministero della pubblica istruzione di procedere, presso il predetto Liceo musicale pareggiato, agli accertamenti di cui al citato regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;
Visto il parere della Sezione V del Consiglio superiore delle antichità e belle arti;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Decreta:
A decorrere dal 1 ottobre 1957 la scuola di canto (ramo cantanti) presso il Liceo musicale pareggiato "A. Corelli" di Messina è pareggiata a tutti gli effetti di legge alla scuola analoga dei Conservatori di musica di Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 dicembre 1957
GRONCHI
MORO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1958
Atti del Governo, registro n. 115, foglio n. 56. - RELLEVA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-12-29;1511#art-1