Art. 1

In vigore dal 25 dic 1958
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170; Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1953, n. 1011; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1955, n. 495; Vista l'istanza con cui in data 21 luglio 1954, il presidente del Liceo musicale pareggiato "A. Corelli" di Messina ha chiesto il pareggiamento della scuola di canto (ramo cantanti); Vista la relazione della Commissione tecnico-amministrativa incaricata dal Ministero della pubblica istruzione di procedere, presso il predetto Liceo musicale pareggiato, agli accertamenti di cui al citato regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170; Visto il parere della Sezione V del Consiglio superiore delle antichità e belle arti; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione; Decreta: A decorrere dal 1 ottobre 1957 la scuola di canto (ramo cantanti) presso il Liceo musicale pareggiato "A. Corelli" di Messina è pareggiata a tutti gli effetti di legge alla scuola analoga dei Conservatori di musica di Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 dicembre 1957 GRONCHI MORO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1958 Atti del Governo, registro n. 115, foglio n. 56. - RELLEVA
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Art. 1 Pareggiamento della scuola di canto del Liceo musicale di Messina. — Testo vigente | Portale Normativo