Art. 1
In vigore dal 1 apr 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;
Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945;
Vista l'istanza del sindaco del comune di Trento in data 25 febbraio 1972;
Vista la relazione della commissione tecnico-amministrativa incaricata dal Ministero della pubblica istruzione, di procedere presso il predetto istituto musicale pareggiato, agli accertamenti di cui al citato regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;
Udito il parere della 5ª sezione del Consiglio superiore delle antichità e belle arti;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Decreta:
A decorrere dalla prima sessione di esame dell'anno scolastico 1972-73 le scuole di composizione, flauto, clarinetto, contrabbasso, tromba e trombone presso l'istituto musicale pareggiato "Gianferrari" di Trento sono pareggiate, a tutti gli effetti di legge, alle scuole analoghe dei conservatori di musica dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 ottobre 1972
LEONE
SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1973
Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 60. - VALENTINI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-30;1074#art-1