Art. 1
In vigore dal 16 apr 1974
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945;
Vista l'istanza in data 26 gennaio 1973 del sindaco del comune di Terni, ente gestore dell'istituto musicale "Giulio Briccialdi" con sede nella predetta città;
Vista la relazione della commissione tecnico-amministrativa incaricata dal Ministero della pubblica istruzione di procedere presso il predetto istituto musicale agli accertamenti di cui al citato regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;
Udito il parere della quinta sezione del Consiglio superiore delle antichità e belle arti;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Decreta:
A decorrere dal 1 ottobre 1973 le scuole di pianoforte, di violino, di violoncello, di clarinetto e di tromba e trombone dell'istituto musicale "Giulio Briccialdi" di Terni sono pareggiate, a tutti gli effetti di legge, alle scuole analoghe dei conservatori musicali statali.
Il presente decreto, munito del sigillo di stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 gennaio 1974
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1974
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 52. - SCIARRETTA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-01-04;81#art-1