Art. 1

In vigore dal 16 apr 1974
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170, e successive modificazioni; Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945; Vista l'istanza in data 26 gennaio 1973 del sindaco del comune di Terni, ente gestore dell'istituto musicale "Giulio Briccialdi" con sede nella predetta città; Vista la relazione della commissione tecnico-amministrativa incaricata dal Ministero della pubblica istruzione di procedere presso il predetto istituto musicale agli accertamenti di cui al citato regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170; Udito il parere della quinta sezione del Consiglio superiore delle antichità e belle arti; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione; Decreta: A decorrere dal 1 ottobre 1973 le scuole di pianoforte, di violino, di violoncello, di clarinetto e di tromba e trombone dell'istituto musicale "Giulio Briccialdi" di Terni sono pareggiate, a tutti gli effetti di legge, alle scuole analoghe dei conservatori musicali statali. Il presente decreto, munito del sigillo di stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 gennaio 1974 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1974 Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 52. - SCIARRETTA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1974-01-04;81#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Pareggiamento delle scuole di pianoforte, di violino, di violoncello, di clarinetto e di tromba e trombone dell'istituto musicale "Giulio Briccialdi" di Terni. — Testo vigente | Portale Normativo