Art. 1

In vigore dal 19 giu 1963
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170; Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945; Vista l'istanza in data 30 aprile 1962, con la quale il presidente del Liceo musicale "Luigi Canepa" di Sassari, chiede il pareggiamento del Liceo predetto; Vista la relazione della Commissione tecnico-amministrativa, incaricata dal Ministro per la pubblica Istruzione di procedere presso il Liceo musicale "Luigi Canepa" di Sassari agli accertamenti di cui al citato regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170; Udito il parere della Sezione V del Consiglio superiore delle antichità e belle arti; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione; Decreta: A decorrere dall'anno scolastico 1962-63 il Liceo musicale "Luigi Canepa" di Sassari è pareggiato a tutti gli effetti di legge ai Conservatori di musica di Stato, limitatamente alle Scuole di pianoforte, violino, violoncello, clarinetto, tromba e trombone. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 dicembre 1962 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1963 Atti del Governo, registro n. 170, foglio n. 9. - VILLA
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Art. 1 Pareggiamento dell'istituto musicale "Luigi Canepa" di Sassari ai Conservatori di musica di Stato. — Testo vigente | Portale Normativo