Art. 1

In vigore dal 25 mag 1972
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170; Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945; Vista l'istanza in data 31 luglio 1970 con la quale il sindaco del comune di Reggio Emilia chiede il pareggiamento del civico istituto musicale "Achille Peri" di quella città; Vista la relazione della commissione tecnico-amministrativa, incaricata dal Ministero della pubblica istruzione di procedere presso il civico istituto musicale "Achille Peri" di Reggio Emilia agli accertamenti di cui al citato regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170; Udito il parere della sezione V del Consiglio superiore delle antichità e belle arti; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione; Decreta: A decorrere dalla prima sessione dell'anno scolastico 1971-72 il civico istituto musicale "Achille Peri" di Reggio Emilia è pareggiato a tutti gli effetti di legge ai conservatori di musica di Stato, limitatamente alle scuole di violino, violino e viola, violoncello, clarinetto, fagotto, corno. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 marzo 1972 LEONE MISASI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1972 Atti del Governo, registro n. 248, foglio n. 83. - CARUSO
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