Art. 3
In vigore dal 25 mag 1949
Le classi dei concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio, le cattedre a cui tali concorsi danno accesso e i titoli necessari per l'ammissione sono quelli indicati nelle tabelle approvate, per gli istituti e le scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, con regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229, e, per le scuole e i corsi secondari di avviamento professionale, con regio decreto 27 gennaio 1933, n. 153.
Per i conservatori di musica i concorsi sono quelli relativi agli insegnamenti previsti dal regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945 e successive modificazioni.
Per le accademie di belle arti, i licei artistici e gli istituti e le scuole d'arte i concorsi sono quelli relativi agli insegnamenti previsti dai regi decreti 31 ottobre 1923, n. 2523, 31 dicembre 1923, n. 3123, 3 giugno 1924 n. 969 e 29 giugno 1924, n. 1239.
I titoli di studio per l'ammissione, ove occorrano, a concorsi di cui al secondo e terzo comma, sono quelli previsti dalla legge 6 luglio 1912, n. 734, dai regi decreti 31 ottobre 1923, n. 2523, 3 giugno 1924, n. 969, e successive modificazioni.
Per l'ammissione ai concorsi ai posti di ruolo speciale transitorio che potranno essere istituiti, alle condizioni nei limiti e nei modi stabiliti dall' del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, per i sotto indicati insegnamenti, sono validi i titoli per ciascun insegnamento appresso specificati:
a) per l'insegnamento delle materie letterarie nelle classi di collegamento annesse ai licei scientifici e agli istituti magistrali, valgono i titoli di categoria a) e d) categoria b) indicati dalle tabelle approvate con regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229, per le classi di concorso: I - ordine medio (italiano, latino, storia geografia) e I -- ordine superiore classico (italiano, latino, greco, storia e geografia);
b) per l'insegnamento delle materie letterarie nella prima classe degli istituti tecnici valgono, oltre ai titoli indicati nella precedente lettera, anche quelli di categoria a) e di categoria b) richiesti dalla tabella A - classe I (cultura generale nelle scuole tecniche e nelle scuole professionali femminili) e dalla tabella M - classe I (italiano, storia e geografia nelle scuole di magistero professionale per la donna), approvate con regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229;
c) per l'insegnamento della lingua straniera negli istituti magistrali, nella classe di collegamento annessa ai licei scientifici, nella prima classe degli istituti tecnici agrari e per geometri, nella scuola media, nelle scuole professionali femminili e nelle scuole e nei corsi di avviamento professionale, sono validi i titoli di categoria a) e b) indicati nelle tabelle di cui al primo comma del presente articolo per i concorsi a cattedre di lingua straniera negli istituti e nelle scuole d'istruzione secondaria;
d) per l'insegnamento dell'economia domestica nella scuola media sono validi i titoli di categoria a) e b) indicati nella tabella L - classe III (economia domestica, esercitazioni e igiene nella scuola professionale femminile), dalla tabella M - classe IV (economia domestica e igiene nella scuola di magistero professionale per la donna) approvate con regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229, e dalla tabella B - classe III (contabilità, economia domestica, ed elementi di merceologia, disegno professionale nelle scuole di avviamento professionale) approvata con regio decreto 27 gennaio 1933, n. 153;
e) per l'insegnamento della stenografia, della calligrafia e della dattilografia nelle scuole e negli istituti d'istruzione tecnica e d'avviamento professionale, valgono i titoli di abilitazione conseguiti in base alle speciali norme che regolano i relativi esami di Stato e i titoli di studio validi per l'ammissione a tali esami.
I titoli di abilitazione all'insegnamento della stenografia per uno o due soltanto dei tre sistemi prescritti sono valutati come abilitazioni parziali;
f) per l'insegnamento di materie tecniche del tipo agrario, industriale, commerciale e marinaro nelle scuole di avviamento professionale valgono i titoli di categoria a) e b) indicati dalla tabella B - classi IV, V, VI e VII (direzione con insegnamento di materie tecniche nelle scuole di avviamento professionale) approvate con regio decreto 27 gennaio 1933, n. 153;
g) per l'insegnamento della matematica nella classe di collegamento annessa ai licei scientifici valgono i titoli di categoria a) e b) richiesti dalle tabelle approvate con regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229, per la classe di concorso II - ordine medio (matematica negli istituti medi inferiori);
h) per l'insegnamento del disegno nella scuola media e nella scuola di avviamento professionale sono validi i titoli di categoria a) e b) richiesti, per la classe XI - ordine superiore classico (disegno nei licei scientifici e negli istituti magistrali) e per la classe X - tabella A ordine superiore tecnico (disegno negli istituti tecnici per geometri), dalle tabelle approvate con regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229;
i) per l'insegnamento della pedagogia nella scuola di magistero professionale per la donna valgono i titoli di categoria a) e b) richiesti dalle tabelle approvate con regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229, per la classe di concorso V - ordine superiore classico (filosofia e pedagogia negli istituti magistrali);
l) per l'insegnamento della prima lingua straniera nell'istituto tecnico commerciale valgono i titoli di categoria a) e b) richiesti dalle tabelle di cui al primo comma del presente articolo per i concorsi a cattedre di lingua straniera negli istituti e nelle scuole d'istruzione secondaria;
m) per l'insegnamento del canto corale nella scuola di avviamento professionale valgono i titoli di categoria a) e b) richiesti dalle tabelle approvate con regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229, per la classe di concorso XII - ordine superiore classico (musica e canto nell'istituto magistrale);
n) per l'insegnamento della matematica e fisica nell'istituto tecnico agrario valgono i titoli di categoria a) e b) indicati nella tabella A - classe VII (matematica e fisica nell'istituto tecnico commerciale e per geometri) approvata con regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229;
o) per l'insegnamento del disegno nella prima classe dell'istituto tecnico industriale valgono i titoli di categoria a) e b) indicati dalla tabella A - classe X (disegno negli istituti tecnici per geometri) approvata con regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229;
p) per l'insegnamento delle scienze naturali, della geografia generale ed economica nell'istituto tecnico industriale valgono i titoli di categoria a) e b) indicati dalla tabella G - classe I (scienze naturali, geografia generale ed economica negli istituti tecnici commerciali) approvata con regio decreto 11 febbraio 1941, numero 229;
q) per l'insegnamento dell'educazione fisica valgono i diplomi rilasciati dai cessati Istituti di magistero per l'educazione fisica di Roma, Torino e Napoli, dalla ex scuola di educazione fisica annessa all'Università di Bologna, purchè quest'ultimo titolo sia stato convalidato dall'esame integrativo sostenuto, nell'anno 1929, presso l'ex Accademia di educazione fisica di Roma, dalle cessate Accademie di educazione fisica, di Roma ed Orvieto, nonché i diplomi rilasciati dalla cessata Accademia di scherma di Roma, ai quali è attribuito valore di abilitazione agli effetti dell' del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127.
È altresì titolo valido la frequenza di corsi speciali che, pur non comportando il conseguimento di uno dei predetti diplomi, costituirono titolo sufficiente per l'immissione nei ruoli di gruppo A della cessata gil.
Storico versioni
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