Art. 1
In vigore dal 25 mag 1949
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;
Decreta:
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Per i concorsi nazionali per titoli a posti dei ruoli speciali transitori negli istituti e nelle scuole d'istruzione media, classica scientifica, magistrale, tecnica e di avviamento professionale, previsti dall' del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, si osservano, in quanto applicabili e salve le norme del presente decreto, le disposizioni dei regolamenti approvati con regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480, con regio decreto 27 gennaio 1933, n. 153, con regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185, e successive modificazioni.
Per i concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio negli istituti e nelle scuole d'istruzione artistica si osservano, in quanto applicabili e salve le norme del presente decreto, le disposizioni del decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, dei regi decreti 31 ottobre 1923, n. 2523, 31 dicembre 1923, n. 3123, 3 giugno 1924, n. 969, 22 gennaio 1925, n. 58, e del regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-02-14;236#art-1