Art. 5
In vigore dal 25 mag 1949
Per l'ammissione a tutti i concorsi di cui al presente decreto si prescinde dal limite massimo di età, salvo che siasi superato, alla data del bando, il limite di età stabilito dalle norme in vigore per il collocamento a riposo dei professori di ruolo ordinario.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-02-14;236#art-5