Art. 8
In vigore dal 25 mag 1949
Sono dispensati dal presentare i documenti indicati alle lettere a), b), d), e) ed f) del precedente , gli istanti che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'ordinanza per l'attuazione dell', o a quella di pubblicazione del bando di concorso, siano in servizio di ruolo o non di ruolo negli istituti e nelle scuole governative d'istruzione secondaria o artistica. I professori di ruolo sono altresì dispensati dal presentare i certificati di cui alle lettere c) ed m).
I professori non di ruolo, in luogo dei documenti indicati nel primo comma del presente articolo, devono presentare un certificato, rilasciato dal capo d'istituto, dal quale risulti la data di nascita e il possesso degli altri requisiti a cui si riferiscono i predetti documenti.
Gli istanti che abbiano presentato domanda di partecipazione agli esami di abilitazione e ai concorsi per cattedre di ruolo ordinario negli istituti e scuole d'istruzione secondaria, indetti con i decreti Ministeriali 4 luglio 1947 e successivi, sono esonerati dal presentare il titolo di cui alla lettera h) del precedente , ma devono indicare esattamente e sotto la propria responsabilità l'esame di abilitazione o il concorso per il quale hanno prodotto il titolo originale o la copia autentica di esso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-02-14;236#art-8