Art. 11
In vigore dal 25 mag 1949
Nelle tabelle A e B annesse al presente decreto sono fissati i criteri di valutazione in base ai quali le commissioni giudicatrici compilano le graduatorie di cui all' del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127.
Qualunque servizio scolastico, per il quale non siano prodotte dai candidati le qualifiche di merito, non è valutabile se i relativi certificati non rechino la dichiarazione del capo d'istituto che esso sia stato prestato "senza demerito".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-02-14;236#art-11