Art. 15
In vigore dal 25 mag 1949
Le graduatorie formate a seguito dei concorsi previsti dal presente decreto non sono esecutive se non siano approvate dal Ministro per la pubblica istruzione, il quale accerta la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-02-14;236#art-15