Art. 13

In vigore dal 25 mag 1949
Le graduatorie di cui al secondo e terzo comma dell' del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, sono compilate dai capi degli istituti e delle scuole dopo la notificazione da parte del Ministero della pubblica istruzione del numero dei posti di ruolo speciale transitorio istituiti, nei modi indicati nell' dello stesso decreto, per il personale insegnante tecnico-pratico. Negli istituti e nelle scuole in cui il personale anzidetto, munito dei titoli e dei requisiti necessari per la inscrizione nei ruoli speciali transitori non superi il numero dei posti di ruolo speciale transitorio, i capi d'istituto, compilata la graduatoria del personale dipendente, gradueranno coloro che avranno fatta la richiesta di cui al terzo comma del citato e li inseriranno nella graduatoria del personale dipendente, in base al punteggio ad essi spettante ed in numero corrispondente a quello dei posti risultanti in eccedenza rispetto al personale dipendente. Valgono, per la compilazione delle predette graduatorie, in quanto applicabili e salve le norme del presente decreto, le disposizioni dei regolamenti approvati, per l'assunzione degli istruttori pratici, con regio decreto 27 gennaio 1933, n. 153, e, per l'assunzione del personale tecnico degli istituti e delle scuole d'istruzione tecnica, con regio decreto 16 ottobre 1934, n. 1840. Si osservano, altresì, in quanto applicabili, i criteri di valutazione stabiliti con la tabella A annessa al presente decreto. I servizi scolastici sono valutabili, agli effetti previsti dal presente articolo, in quanto abbiano attinenza con le mansioni proprie del personale tecnico e degli istruttori pratici. Le disposizioni del presente articolo si estendono, in quanto applicabili, ai maestri d'arte degli istituti e scuole d'arte, per i quali si osservano i criteri di valutazione di cui al n. III dell'annessa tabella B.
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