Art. 12
In vigore dal 25 mag 1949
Per ogni concorso è compilata un'unica graduatoria nella quale i candidati sono collocati nell'ordine risultante dai punti complessivi a ciascuno di essi attribuiti.
Ai fini dell'assegnazione, secondo l'ordine della graduatoria, dei posti di ruolo speciale transitorio si osservano le disposizioni dell' della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dell' del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, in favore dei candidati mutilati o invalidi di guerra.
A parità di merito, si applicano i criteri di preferenza stabiliti dal regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-02-14;236#art-12