Art. 10

In vigore dal 25 mag 1949
Il numero dei componenti le commissioni giudicatrici è quello stabilito dal regio decreto 26 maggio 1942, n. 739, e dall' del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373. I commissari possono essere scelti fra i professori ufficiali o liberi docenti delle università e degli istituti superiori, prescindendo dagli appositi elenchi compilati dal Consiglio Superiore della pubblica istruzione, o anche soltanto fra i presidi, i direttori e i professori ordinari degli istituti e delle scuole d'istruzione secondaria. Di ognuna delle commissioni può essere chiamato a far parte un funzionario di gruppo A del Ministero della pubblica istruzione. Per quanto si riferisce agli istituti d'istruzione artistica, le commissioni sono costituite di tre membri da scegliersi fra i direttori e i professori ordinari degli istituti stessi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-02-14;236#art-10

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