Art. 14

In vigore dal 25 mag 1949
Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno precisati i documenti da presentare per la inclusione nelle graduatorie di cui al precedente articolo, le modalità e il termine per tale presentazione. Il termine non può essere, in ogni caso, minore di trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto Ministeriale nella Gazzetta Ufficiale. Con lo stesso decreto saranno indicati i titoli di studio e di preparazione professionale necessari e sufficienti per l'inscrizione nel ruolo speciale transitorio degli istruttori e delle istruttrici pratiche delle scuole e dei corsi di avviamento professionale, per i quali non è prevista la formazione delle graduatorie di cui al secondo e al terzo comma dell' del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127.
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