REGIO DECRETO·n. 1840·16 ottobre 1934
Norme per l'assunzione del personale tecnico amministrativo e di vigilanza nei Regi istituti e nelle Regie scuole d'istruzione media tecnica.
Vigente dal 8 settembre 1944 37 articoli 2 vigenze storicizzate
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Art. 1VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visti gli
Art. 2Per l'ammissione al concorso a posti di tecnico agrario nelle Regie scuole e nei Regi isti
Art. 3Coloro che aspirano al posto di sottocapo officina nelle Regie scuole e nei Regi istituti
Art. 4Al concorso ai posti di maestre di laboratori femminili delle Regie scuole di magistero pr
Art. 5Al concorso per sottomaestre di laboratori femminili sono ammesse coloro che siano in poss
Art. 6Per l'ammissione al concorso per posti di segretario economo e di vice segretario è necess
Art. 7Per l'ammissione al concorso a posti di applicato è richiesto uno dei seguenti titoli: a)
Art. 8Per l'ammissione ai concorsi a posti di censore di disciplina è richiesto uno dei seguenti
Art. 9Per l'ammissione al concorso a posti di prefetto di disciplina è richiesto uno dei seguent
Art. 10Le donne non sono ammesse ai concorsi a posti di assistente, capo officina e sotto capo of
Art. 11Il limite minimo di età per l'ammissione ai concorsi è fissato in 18 anni compiuti alla da
Art. 12Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta legale, debbono indicare, con preci
Art. 13Alle domande di ammissione al concorso, salvo quanto è disposto dal successivo art. 14, de
Art. 14Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 i concorrenti che
Art. 15Il bando di concorso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Il termine utile per
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- 5 ottobre 2019· modifica
convertito senza modificazioni dalla L. 5 maggio 1949, n. 178 (in G.U. 07/05/1949, n.105), ha disposto (con l'art. 1, comma 2) la modifica dell'art. 10.