Art. 8
In vigore dal 6 dic 1934
Per l'ammissione ai concorsi a posti di censore di disciplina è richiesto uno dei seguenti titoli o titoli superiori;
a) diploma di abilitazione tecnica di cui alla legge 15 giugno 1931, n. 889;
b) diploma di licenza o di abilitazione di un istituto commerciale, nautico, industriale o di scuole agrarie medie;
c) diploma di scuola professionale di 3° grado;
d) diploma di maturità o di abilitazione di cui al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054 o licenza di scuola media di 2° grado conseguita in base ai precedenti ordinamenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-10-16;1840#art-8