Art. 5
In vigore dal 6 dic 1934
Al concorso per sottomaestre di laboratori femminili sono ammesse coloro che siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
a) diploma di idoneità professionale conseguito in una Regia scuola professionale femminile, ai sensi dell'art. 63 della legge 15 giugno 1931, n. 889;
b) licenza di una Regia scuola di tirocinio o professionale femminile o diploma di operaia qualificata.
Sono anche validi i titoli di cui all'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-10-16;1840#art-5