Art. 5

In vigore dal 6 dic 1934
Al concorso per sottomaestre di laboratori femminili sono ammesse coloro che siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: a) diploma di idoneità professionale conseguito in una Regia scuola professionale femminile, ai sensi dell'art. 63 della legge 15 giugno 1931, n. 889; b) licenza di una Regia scuola di tirocinio o professionale femminile o diploma di operaia qualificata. Sono anche validi i titoli di cui all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-10-16;1840#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo