Art. 2
In vigore dal 6 dic 1934
Per l'ammissione al concorso a posti di tecnico agrario nelle Regie scuole e nei Regi istituti tecnici agrari è richiesto il diploma di perito agrario conseguito a norma dell'art. 65 della legge 15 giugno 1931, n. 889, o del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214. Quando il concorso sia bandito per scuole o istituti aventi una determinata specializzazione sarà richiesto il diploma di perito agrario specializzato per il ramo corrispondente.
Per l'ammissione ai concorsi a posti di assistente e di capo officina nelle Regie scuole e nei Regi istituti tecnici industriali è richiesto il diploma di perito industriale capotecnico o di maestro d'arte nella specializzazione corrispondente al posto messo a concorso, conseguito a norma dell'art. 65 della legge 15 giugno 1931, n. 889, o diplomi rilasciati dai Regi istituti industriali in base all'ordinamento di cui al R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, o dalle preesistenti scuole professionali di 3° grado.
Per l'ammissione al concorso a posti di assistente nei Regi istituti tecnici commerciali è richiesto un diploma di abilitazione tecnica secondo la specificazione del bando in relazione alla cattedra cui l'assistentato si riferisce.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-10-16;1840#art-2