Art. 1
In vigore dal 6 dic 1934
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visti gli articoli 41, 42 e 43 della legge 15 giugno 1931 n. 889;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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I concorsi per le nomine del personale tecnico, amministrativo e di vigilanza, che non sia a carico di enti locali, nei ruoli dei Regi istituti e delle Regie scuole d'istruzione media tecnica hanno luogo per esami.
È in facoltà del Ministro per l'educazione nazionale di bandire concorsi generali o per determinate sedi o d'indicare nominativamente, nei bandi di concorso generali alcune sedi riservate alla scelta dei vincitori.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-10-16;1840#art-1