Art. 1

In vigore dal 6 dic 1934
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visti gli articoli 41, 42 e 43 della legge 15 giugno 1931 n. 889; Udito il parere del Consiglio di Stato; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: . I concorsi per le nomine del personale tecnico, amministrativo e di vigilanza, che non sia a carico di enti locali, nei ruoli dei Regi istituti e delle Regie scuole d'istruzione media tecnica hanno luogo per esami. È in facoltà del Ministro per l'educazione nazionale di bandire concorsi generali o per determinate sedi o d'indicare nominativamente, nei bandi di concorso generali alcune sedi riservate alla scelta dei vincitori.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-10-16;1840#art-1

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Art. 1 Norme per l'assunzione del personale tecnico amministrativo e di vigilanza nei Regi istituti e nelle Regie scuole d'istruzione media tecnica. — Testo vigente | Portale Normativo