Art. 3

In vigore dal 6 dic 1934
Coloro che aspirano al posto di sottocapo officina nelle Regie scuole e nei Regi istituti tecnici industriali devono essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio: a) diploma di tecnico o di artigiano rilasciato da una Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano; b) licenza di Regia scuola industriale o di Regio laboratorio-scuola o di scuola di tirocinio a orario ridotto, o diploma di abilitazione ad operaio qualificato; c) licenza di Regia scuola professionale industriale di 2° grado. Sono anche ammessi i titoli di cui al secondo comma dell' del presente decreto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-10-16;1840#art-3

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