Art. 7
In vigore dal 6 dic 1934
Per l'ammissione al concorso a posti di applicato è richiesto uno dei seguenti titoli:
a) diploma di scuola tecnica commerciale o di scuola commerciale;
b) licenza, di scuola tecnica agraria o di scuole pratiche o speciali di agricoltura;
c) licenza di scuola tecnica industriale o di scuola industriale;
d) licenza di scuola professionale di 2° grado;
e) licenza di scuola secondaria di avviamento professionale;
f) diploma di ammissione a scuola media di 2° grado conseguito in base all'ordinamento del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, o licenza di scuola media di primo grado conseguita in base ai precedenti ordinamenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-10-16;1840#art-7