Art. 11

In vigore dal 6 dic 1934
Il limite minimo di età per l'ammissione ai concorsi è fissato in 18 anni compiuti alla data del bando di concorso. Il limite massimo di età per l'ammissione ai concorsi è di 30 anni. Il predetto limite massimo è elevato di 5 anni per coloro che prestarono servizio militare durante la guerra 1915-18 e di anni 9 per gli invalidi della guerra o della causa nazionale e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare. Il limite di 30, 35 o 39 anni è aumentato di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 o che, essendo muniti di brevetto di ferito per la causa fascista, risultino iscritti al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma. La condizione del limite di età non è richiesta per coloro che prestano servizio di ruolo nell'Amministrazione dello Stato o nelle Regie scuole o nei Regi istituti di istruzione tecnica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-10-16;1840#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo