Art. 12
In vigore dal 6 dic 1934
Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta legale, debbono indicare, con precisione, il cognome, il nome, la paternità, la dimora del concorrente e il luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti presentati.
Esse debbono pervenire al Ministero dell'educazione nazionale entro il termine fissato dai bandi di concorso, corredata dei documenti prescritti dai bandi stessi.
La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo apposto dal competente ufficio del Ministero.
Le domande di ammissione ai concorsi che perverranno al Ministero dopo il termine suddetto, anche se presentate in tempo agli uffici postali, non saranno prese in considerazione.
Non sono ammessi richiami a documenti presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Amministrazioni o ad uffici del Ministero dell'educazione nazionale diversi da quelli indicati dal bando di concorso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-10-16;1840#art-12