Art. 14
In vigore dal 6 dic 1934
Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 i concorrenti che abbiano già ufficio di ruolo in una amministrazione governativa con diritto a pensione a carico dello Stato, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-10-16;1840#art-14