Art. 17

In vigore dal 6 dic 1934
I documenti di rito debbono pervenire unitamente alla domanda entro il termine stabilito dai bandi di concorso. Qualora qualche documento sia formalmente imperfetto il Ministero può rinviarlo all'interessato con invito a regolarizzarlo entro un termine in ogni caso non superiore a quindici giorni dalla data della lettera di partecipazione, sotto pena di esclusione dal concorso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-10-16;1840#art-17

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